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25
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03
-2009
Consiglio di Stato: sentenza sul calcolo degli interessi su crediti nei riguardi della P.A.
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CONFEDIR-mit
DIPARTIMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sentenza del Consiglio di Stato sul calcolo degli interessi
Con la sentenza del 5 febbraio 2009, in un ricorso che ha viste impegnate anche la CONFEDIR e la CIDA, il Consiglio di Stato ha definitivamente abrogato alcune vecchie norme relative alle modalità di calcolo degli interessi da riconoscere ai dipendenti pubblici in occasione della riscossione dei propri crediti. Questa decisione interessa in modo diretto tutti coloro che a suo tempo ebbero liquidati gli interessi dei crediti in modo errato, ed in modo indiretto tutti i dipendenti pubblici, anche oggi, in quanto dovranno verificare che eventuali interessi liquidati dalla loro amministrazione sino ad oggi ed anche in futuro, siano calcolati in modo corretto. Ecco, in sintesi, le decisioni assunte dal Consiglio di Stato commentate dall’Ufficio Studi della CONFEDIR:
SENTENZA IV SEZ. CONSIGLIO DI STATO N. 669/2009
In data 05.02.2009 il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 669 con cui ha respinto l’appello proposto dal Ministero del Tesoro avverso la sentenza del TAR Lazio n. 3007/1999 che annullava parte del D.M. del 1998 concernente le modalità del calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti sui crediti da lavoro dipendete. Tale decisione ha validità erga omnes, per cui va applicata a tutti con effetto retroattivo. Respingendo l’appello del Ministero, dunque, il Consiglio ha confermato l’annullamento delle seguenti disposizioni contenute nel DM n. 352 dell’1.09.1998:
a) Art. 2, punto 4 “Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1 gennaio 1995, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 10%”.
Di conseguenza i tassi di interesse legale applicabili sono esclusivamente quelli fissati dalle norme per i vari periodi temporali e pertanto: 21.04.1942 15.12.1990 5,0% 16.12.1990 31.12.1996 10,0% Legge 26 novembre 1990, n. 353 01.01.1997 31.12.1998 5,0% Legge 23 dicembre 1996, n. 662 01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001 01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 01.01.2008 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
b)Art. 3 punto 2, ultimo all’alinea “E’ escluso l’anatocismo” Di conseguenza nei casi previsti dall’art. 1283 cc (cioè dalla data della domanda giudiziale e quindi dalla presentazione del ricorso per il riconoscimento delle somme poi attribuite dal giudice o per effetto di un accordo successivo alla scadenza degli interessi) il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati è pienamente legittimo
Per quanto riguarda, invece, la circolare del Ministero del tesoro n° 83/1998, le parti annullate per effetto delle sentenze TAR Lazio n° 3007/1999 e Consiglio di Stato n° 669/2009 sono:
- punto A) punto 2: “dal 16 dicembre 1990 in poi, spettano i soli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 16 dicembre 1990, ai sensi dell’art. 1 della legge 26 novembre 1990, n° 353, al 31 dicembre 1996; 5%, ai sensi dell’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, dal 1 gennaio 1997” Di conseguenza anche per il periodo 16/12/1990- 31/12/1994, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni del Ministero del tesoro, spettano sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria
- punto A) punto 3: “nelle ipotesi di sentenze, che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria), non ancora eseguite, le amministrazioni sono tenute ad applicare il regolamento in questione anche in presenza di eventuale giudicato”. Di conseguenza nel caso di sentenze passate in giudicato che abbiano previsto la corresponsione in ogni caso sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria sussiste il pieno diritto a che siano entrambi corrisposti;
- punto B) punto 1 secondo comma: “gli interessi legali non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 del codice civile”. Di conseguenza in presenza di riconoscimento giudiziale del credito originario (e dalla data della domanda giudiziale) o di accordo successivo alla loro scadenza, gli interessi scaduti producono di pieno diritto a loro volta interessi;
- punto B) punto 1 terzo comma: “ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza”. Di conseguenza con riferimento alla data di decorrenza del diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria nel caso di sentenze la stessa non può essere fatta risalire alla data di passaggio in giudicato della decisione del giudice bensì alla data in cui sarebbe dovuta comunque avvenire la corresponsione del credito originario.
In sintesi, volendo dare la giusta portata alla statuizione in esame si può affermare che nel caso di percezione tardiva da parte di dipendenti o pensionati di somme di natura retributiva, pensionistica o assistenziale spetta d’ufficio la corresponsione di interessi legali per il ritardato pagamento e di rivalutazione monetaria per la perdita del potere di acquisto del denaro secondo gli indici ISTAT di rivalutazione alle seguenti condizioni: - se il credito è riferito a somme che dovevano essere corrisposte prima dell’1/1/1995, sulle stesse spettano sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria. Il calcolo va effettuato, come statuito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 3 del 15/6/1998), sul credito nominale e cioè sulle somme al lordo e non al netto di ritenute previdenziali e fiscali. Gli interessi non possono essere calcolati sul credito rivalutato né la rivalutazione può essere calcolata sul credito maggiorato degli interessi scaduti. Sul credito maggiorato degli interessi scaduti possono essere calcolati nuovamente gli interessi se le somme vengono corrisposte a seguito di sentenza o (ipotesi difficilmente riscontrabile nel concreto) per accordo successivo delle parti. - se il credito è riferito a somme che dovevano essere corrisposte dopo l’1/1/1995, sulle stesse si calcolano sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria ma l’importo degli interessi legali deve essere portato in detrazione della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (art. 22, comma 36, legge 23/12/1994 n° 724). In definitiva può essere corrisposto soltanto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria Il calcolo va parimenti effettuato sul credito nominale e cioè sulle somme al lordo e non al netto di ritenute previdenziali e fiscali. Gli interessi non possono essere calcolati sul credito rivalutato né la rivalutazione può essere calcolata sul credito maggiorato degli interessi scaduti. Sul credito maggiorato degli interessi scaduti possono essere calcolati nuovamente gli interessi se le somme vengono corrisposte a seguito di sentenza o (ipotesi difficilmente riscontrabile nel concreto) per accordo successivo delle parti. Se il riconoscimento del diritto di credito è avvenuto tramite sentenza e la stessa ha previsto la corresponsione sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria ed è passata in giudicato, sussiste il diritto al riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria anche se il credito è successivo all’1/1/1995. Va, inoltre, chiarito che sia nel primo caso che nel secondo e, sia sugli interessi che sulla rivalutazione, vanno applicate solo le ritenute fiscali e non anche quelle contributive.
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